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Graduatoria di Istituto II Fascia DEFINITIVA - -Personale Docente Scuola Primaria -Infanzia -Sec di I grado BAIC80800A

Graduatoria di Istituto II Fascia Personale Docente Scuola Infanzia BAIC80800A - Data Produzione Graduatoria Definitiva: 19/09/2017

Graduatoria di Istituto II Fascia Personale Docente Scuola Primaria BAIC80800A Data Produzione Graduatoria Definitiva: 19/09/2017

Graduatoria di Istituto II Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di I  Grado BAIC80800A Data Produzione Graduatoria Definitiva: 19/09/2017

 

 

Graduatoria di Istituto Definitiva I Fascia- -Personale Docente INFANZIA - BAIC80800A

Produzione Graduatoria il  29/09/2017

 

Graduatoria di Istituto Definitiva I Fascia- -Personale Docente Primaria - BAIC80800A

Produzione Graduatoria il  29/09/2017

 

Graduatoria di Istituto Definitiva I Fascia- -Personale Docente SSi grado - BAIC80800A

Produzione Graduatoria il  29/09/2017

 

Graduatoria di Istituto I - II Fascia DEFINITIVA - -Personale ATA- BAIC80800A

Produzione Graduatoria definitiva I fascia Personale ATA-  7-03/2017

 

Graduatoria di Istituto II Fascia DEFINITIVA - -Personale Docente Scuola Primaria - BAIC80800A

Produzione Graduatoria definitiva II fascia Docenti  Primaria -11-05/2017

 

 

Graduatoria di Istituto  - III  FASCIA DEFINITIVA -Personale Docente Scuola Secondaria di I Grado BAIC80800A

Graduatoria di Istituto III Fascia Personale Docente Scuola Secondaria di I Grado BAIC80800A -Data Produzione Graduatoria Definitiva: 20/09/2017

 

Incarichi a soggetti privati

Informazioni e riferimenti normativi

Altre indicazioni previste dal Decreto Legislativo


Sotto-sezione di 1 livello Consulenti e collaboratori

Sotto-sezione di 2 livello Incarichi a soggetti privati

Contenuti

  • Estremi dell’atto di conferimento dell’incarico
  • Curriculum
  • Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali
  • I compensi relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione
  • Elenco dei consulenti indicando oggetto durata e compenso dell’incarico

Da pubblicare entro 3 mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi la cessazione dell’incarico

Art.15, c.1,2

  • Art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
    1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
    a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
    b) il curriculum vitae;
    c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
    d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
    2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

Incarichi a dipendenti pubblici

Informazioni e riferimenti normativi

Altre indicazioni previste dal Decreto Legislativo


Sotto-sezione di 1 livello Consulenti e collaboratori

Sotto-sezione di 2 livello Incarichi a dipendenti pubblici

Contenuti

  • Estremi dell’atto di conferimento dell’incarico
  • Curriculum
  • Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali
  • I compensi relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione
  • Elenco dei consulenti indicando oggetto durata e compenso dell’incarico

Da pubblicare entro 3 mesi dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi la cessazione dell’incarico

Art.15, c.1,2

  • Art. 15 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza
    1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
    a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
    b) il curriculum vitae;
    c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
    d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
    2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
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