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Organigramma

Organigramma è l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio (livello dirigenziale e non), i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonchè il settore dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi svolta.
Norma di riferimento: art. 54 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice Amministrazione Digitale”.

 

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Direttore S.G.A.

 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

ricevimento su appuntamento
dsga

          

            Dott.ssa Rosaria Lacetera
Email:
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Telefono:
+39 0803735980
Fax:
+39 080.3735980

 

Dirigente Scolastico

   

 

 

Anno Scolastico 2023/2024

 

 

 

PROF. Saverio Pansini

 

 

 

 

Il D.S. riceve previo appuntamento.

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                           

 

                                                                                  

Scuola

 

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FRATELLI GRIMM"

BAAA808017

 SCUOLA DELL'INFANZIA

Via F.Sannino Fraz. Mariotto

Bitonto, Bari, Puglia

Telefono: 0803736578

 

 

 

"DON SAVERIO PASSARIELLO"

BAEE80801C

SCUOLA PRIMARIA

Piazza Roma Fraz. Mariotto

Bitonto, Bari, Puglia

TELEFONO: 0803736028

 

 

 

"FRANCESCO SPERANZA"

BAMM80802C

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Via F. Sannino  Fraz. Mariotto
Bitonto, Bari, Puglia

Telefono : 0803736024

 

 

 

 

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"MARIA MONTESSORI"

BAAA808028

SCUOLA DELL'INFANZIA

C.So Vitt. Emanuele Palombaio

Bitonto, Bari, Puglia telefono 0803735628

 

 

"SENATORE SYLOS"

 codice meccanografico  BAAA808039

 SCUOLA DELL'INFANZIA

Via Sen. Sylos Palombaio

Bitonto, Bari, Puglia

Telefono :0803735980

 

 

MADRE TERESA DI CALCUTTA

BAEE80802D

 SCUOLA PRIMARIA

Via Aspromonte 19 Fraz. Palombaio

Bitonto, Bari, Puglia

Telefono : 0803738030

 

 

"VINCENZO BELLEZZA"

BAMM80801B

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Via Aspromonte 27 Fraz. Palombaio

Bitonto, Bari, Puglia

Telefono : 0803738075

Modulistica pubblica

Informazioni e riferimenti normativi

Altre indicazioni previste dal Decreto Legislativo 


Sotto-sezione di 1 livello Disposizioni generali

Sotto-sezione di 2 livello Oneri informativi per cittadini e imprese

Contenuti

  • Tutti i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici. Tali atti devono avere in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.

Art. 34, c. 1,2 

Art. 34 - Trasparenza degli oneri informativi

  1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
  2. Fermo restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

note:
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla P.A.

Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi

Informazioni e riferimenti normativi

Altre indicazioni previste dal Decreto Legislativo 


Sotto-sezione di 1 livello Disposizioni generali

Sotto-sezione di 2 livello Oneri informativi per cittadini e imprese

Contenuti

  • Tutti i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici. Tali atti devono avere in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.

Art. 34, c. 1,2 

Art. 34 - Trasparenza degli oneri informativi

  1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
  2. Fermo restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

note:
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla P.A.

Attestazioni OIV o struttura analoga

Informazioni e riferimenti normativi

Altre indicazioni previste dal Decreto Legislativo


Sotto-sezione di 1 livello Disposizioni generali

Sotto-sezione di 2 livello Attestazioni OIV o struttura analoga

Delibera n. 4/2012 Linee guida relative alla redazione della Relazione degli OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni e sull’Attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità (art. 14, comma 4, lettera a e lettera g del D. Lgs. n. 150/2009).

La Civit, nella seduta del 21 febbraio 2013, ha confermato che nell'ambito del sistema scolastico, ai sensi dell’art. 74, c. 4, del d. lgs. n. 150/2009, è esclusa la costituzione degli OIV.

Oneri informativi per cittadini e imprese

Informazioni e riferimenti normativi

Altre indicazioni previste dal Decreto Legislativo 


Sotto-sezione di 1 livello Disposizioni generali

Sotto-sezione di 2 livello Oneri informativi per cittadini e imprese

Contenuti

  • Tutti i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici. Tali atti devono avere in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.

Art. 34, c. 1,2 

Art. 34 - Trasparenza degli oneri informativi

  1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
  2. Fermo restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

note:
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla P.A.

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